Gas Tossici
Il Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147: “Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici”, costituisce ancora oggi la principale norma di riferimento in materia. L’art. 1 del Regolamento speciale definisce «gas tossico»:
a) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;
b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.
Le norme (D.M. 111/1927, D.M. 44/1935, D.M. 65/1935, D.P.R. 854/1955, Legge 296/1958, Legge 1839/1962, Legge 833/1978, D. Lgs. 81/2008), da ultimo l’art. 57, comma 2, lettera m), della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33: “T.U. delle leggi regionali in materia di sanità”, attribuiscono ad ATS la competenza in materia di controllo e vigilanza sui gas tossici.
Tale attività di controllo e vigilanza si esplica attraverso le verifiche compiute sia dalla “Commissione Tecnica Permanente (art. 24 del R.D)” e che dalla “SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (PSAL)” attraverso il procedimento per il rilascio dei seguenti atti/documenti:
a) Patente di abilitazione alle operazioni relative all’impiego dei gas tossici (art. 26 del Regolamento):
Per utilizzare gas tossici, l’operatore deve possedere una speciale patente di abilitazione rilasciata da ATS Bergamo previo conseguimento del certificato di idoneità all’impiego del gas. Per ottenere tale certificato è necessario superare un esame avanti alla Commissione (art. 32 del Regolamento), presieduta dal Viceprefetto (o consigliere di Prefettura) in rappresentanza del Prefetto, composta:
- dal questore (o vicequestore),
- da un referente medico del lavoro del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria,
- da un referente chimico del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria,
- da un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Per il conseguimento del certificato di idoneità sono indette di norma due sessioni d’esame all’anno (primaverile/autunnale).
per accedere alle sessioni d’esame dell’anno corrente, visualizzare la sezione links a fondo pagina.
b) Revisione patente di abilitazione alle operazioni relative all’impiego dei gas tossici (art. 35 del Regolamento):
La patente di abilitazione deve essere sottoposta a revisione ogni 5 anni; spetta al titolare della patente inoltrare ad ATS Bergamo regolare domanda, avvalendosi dell’apposito modello.
c) Autorizzazione ad utilizzare, custodire e conservare gas tossici (artt. 8 e 12 del Regolamento):
La domanda deve essere presentata dal titolare dell’azienda, o da suo delegato, avvalendosi del Modello MCPSAL11, predisposto da ATS Bergamo ai sensi della Circolare della Regione Lombardia n. 8/SAN del 15.03.1989. L’autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole della Commissione Tecnica Permanente (art. 24 del Regolamento), presieduta dal Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (o suo delegato), composta:
- dal questore (o vicequestore);
- da un dirigente chimico del Dipartimento Provinciale ARPA;
- da un dirigente ingegnere della Regione Lombardia;
- da un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
d) Revisione quinquennale di autorizzazione (Circolare Regione Lombardia n. 8/SAN del 15.03.1989):
Come previsto dalla Circolare n. 8/SAN del 15.03.1989 di Regione Lombardia, le autorizzazioni a conservare e custodire gas tossici possono essere poste in revisione da parte della ATS alla scadenza dei 5 anni. La revisione è direttamente richiesta dalla Direzione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria alla Commissione Tecnica Permanente. Al titolare dell’autorizzazione non è pertanto richiesto di attivarsi.
e) Presa d’atto cambiamento nella persona del titolare dell’autorizzazione e/o dei direttori tecnici (art. 20 del Regolamento):
Il cambiamento del titolare (persona fisica) dell’autorizzazione o del direttore tecnico, o di entrambe le figure, deve essere comunicata ad ATS Bergamo avvalendosi del Modello clienti MCPSAL14;
f) Parere all’autorità di Pubblica Sicurezza Locale per il rilascio dell’autorizzazione ad acquistare, volta per volta, e utilizzare gas tossici (art. 8 del Regolamento):
La domanda deve essere presentata dal titolare dell’azienda (o da suo delegato) all’Autorità di Pubblica Sicurezza Locale (il Sindaco nei Comuni non sedi di Questura), la quale provvederà a richiedere il parere di competenza ad ATS Bergamo. I gas tossici possono essere acquistati solo da soggetti autorizzati alla custodia, alla conservazione o al trasporto, oppure in possesso di un certificato di acquisto.
MODELLI per la presentazione delle domande:
- Domanda per essere ammesso a sostenere gli esami di idoneità all’impiego dei gas tossici (Modello MCPSAL13).
- Domanda revisione patente di abilitazione all’impiego dei gas tossici (Modello MCPSAL12)
Avvertenza: Si informa che con Decreto del Ministero della Salute del 17/01/2025 pubblicato sulla G.U. n.105 del 08-05-2025 è stata disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020.
- Domanda di autorizzazione a custodire, conservare, utilizzare gas tossici (Modello MCPSAL11).
- Comunicazione cambiamento nella persona del titolare dell'autorizzazione e dei direttori tecnici (Modello MCPSAL14).
- Comunicazione cambiamento ragione sociale / sede legale (Modello MCPSAL10).
CLICCA QUI _ Tariffario delle prestazioni e degli interventi regolati dal DIPS (delibera di adozione ATS Bergamo 654/2024)
Struttura Competente:
S.C. Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro c/o Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, via Borgo Palazzo 130, Bergamo.
La Segreteria della Commissione Gas Tossici è in via Borgo Palazzo 130 a Bergamo con i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle ore 16:30 - Tel. 035.2270. 598-533
Termine massimo per la conclusione della pratica:
- Il termine massimo per la conclusione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione/parere è fissato in 60 (sessanta) giorni a partire dalla data di protocollazione della domanda. Qualora gli uffici ritengano necessario acquisire ulteriore documentazione, o siano prescritti adempimenti, il termine è interrotto per una sola volta e i procedimenti definitivamente conclusi entro 30 (trenta) giorni dalla data di protocollo dell’acquisizione di quanto richiesto;
- Il procedimento per il rilascio della patente di abilitazione deve concludersi entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui si svolgono le prove di esame;
- Il procedimento per la revisione della patente di abilitazione deve concludersi, con la consegna della patente revisionata, entro 30 (trenta) giorni dalla data di protocollo della domanda (in vigenza del D.M. che dispone la revisione).
Responsabile della pubblicazione: Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Ultimo aggiornamento: 12/05/2025