Inosservanza obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2/COVID-19 ai sensi del Decreto Legge n. 1/2022 convertito con l. n.18/2022

È entrata in vigore il 9 marzo 2022 la legge 18 del 4 marzo 2022, di conversione del decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” che dispone fino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, per tutti i cittadini italiani e stranieri, residenti o soggiornanti in Italia che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

I cittadini inadempienti riceveranno una sanzione amministrativa pari a € 100 euro, attraverso apposita notifica ("Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio") inviata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Dalla ricezione della notifica, i cittadini hanno 10 (dieci) giorni per presentare all'Azienda Sanitaria Locale (in Regione Lombardia Azienda Socio Sanitaria Territoriale - A.S.S.T.) di appartenenza, in base alla propria residenza anagrafica: l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dell’obbligo vaccinale oppure altre ragioni di assoluta e oggettiva impossibilità alla vaccinazione.

Per la trasmissione dell’istanza all'ASST di competenza, si rammenta il termine perentorio di 10 giorni a far data dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Comunicazione dell'avvenuta trasmissione dell'istanza all'ASST, dovrà inoltre essere inviata, entro 10 giorni dal medesimo termine, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione attraverso le modalità riportate nella pagina dedicata - clicca QUI


Per quanto riguarda l'individuazione della propria ASST di competenza ai fini di cui sopra si rimanda al file riportato - clicca QUI 


Si riportano di seguito i recapiti dalle ASST competenti per tutti i cittadini residenti o soggiornanti in Italia, con residenza anagrafica in Provincia di Bergamo da utilizzare per l'invio di certificazione relativa al differimento o all’esenzione dell’obbligo vaccinale oppure altre ragioni di assoluta e oggettiva impossibilità alla vaccinazione:

 

ASST Papa Giovanni XXIII - Bergamo

All'attenzione della UOC MEDICINA LEGALE

tramite RR: UOC Medicina Legale ASST Papa Giovanni XXIII - P.zza OMS n. 1 - 24127 Bergamo

oppure
tramite PEC (solo da indirizzo PEC): ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it

 

ASST Bergamo Est: 
tramite RR: ASST Bergamo EST - Via Paderno, 21, 24068 Seriate BG
oppure
tramite PEC (solo da indirizzo PEC): protocollo@pec.asst-bergamoest.it

 

ASST Bergamo Ovest 
All’attenzione di: Ufficio Affari Generali e Legali – Dott.ssa Romano (con Oggetto: Obbligo vaccinale e sanzioni pecuniarie in attuazione del Decreto Legge n. 1 del 7/01/2022)

tramite RR: ASST Bergamo OVEST - Piazzale Ospedale Luigi Meneguzzo, 1, 24047 Treviglio BG 

oppure
tramite PEC (solo da indirizzo PEC): protocollo@pec.asst-bgovest.it

! AVVERTENZA !

Come riportato nella comunicazione di avviso di procedimento sanzionatorio inviata al cittadino, tutte le comunicazioni relative a reclami o istanze inerenti eventuali errori di tipo amministrativo, dovranno essere trasmesse all'indirizzo mail: obbligovaccinale@sanita.it

 

Ultimo aggiornamento: 04/03/2025