TARIFFAZIONE FORFETTARIA ANNUA

TARIFFAZIONE FORFETTARIA ANNUA (vedi pag. 31 dell’All. A)

 

L’ATS, per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell’allegato 2, sezione 6, tabella A (vedi allegato B) del decreto che commercializzano all’ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale – una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella.

Le tariffe forfettarie annue sono applicate a prescindere dall’esecuzione del controllo ufficiale e - nel caso in cui uno stabilimento effettui una o più attività registrate o riconosciute di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A - l’ATS applica un’unica tariffa corrispondente a quella dell’attività della medesima sezione con il livello di rischio maggiore tra quelli attribuiti allo stabilimento dall’ATS.

Le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry sono comunque assoggettati alle tariffe di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A. Sono esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie annue, i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico.

Gli operatori che effettuano le attività di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all’ATS nel mese di gennaio di ogni anno, l’autodichiarazione (vedi Allegato C) compilata con le informazioni riferite all’anno solare precedente.

È assoggettato alle tariffe di cui all’art. 6, c. 6 del decreto, lo stabilimento di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A che ha iniziato una o più attività di cui alla medesima sezione in data antecedente al 1° luglio dell’anno precedente (per l’anno 2022 l’anno di riferimento è il 2021) a quello in cui l’operatore trasmette via PEC l’autodichiarazione di cui all’allegato 4, modulo 6 del decreto, unitamente alla fotocopia della carta d’identità.

Qualora negli anni successivi all’ultima autodichiarazione resa ai sensi del decreto non ci fossero variazioni delle informazioni nella stessa richieste, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione. Sulla base delle informazioni acquisite dall’autodichiarazione l’ATS applica la tariffa forfettaria annua relativa alla fascia di appartenenza di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A riferita all’anno in corso, maggiorata dello 0,5 per cento (art. 8 c. 4), ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo.

Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del decreto (2022), tutti gli operatori di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, sono tenuti alla trasmissione dell’autodichiarazione con l’esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell’allegato 2 del decreto.

L’autodichiarazione non deve essere trasmessa dagli operatori delle piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, dei depositi conto terzi di alimenti, dei depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e dei cash and carry di cui all’art. 6, c. 10 del decreto

Ultimo aggiornamento: 04/03/2025